I valori imponibili, non imponibili ed
esenti formano il volume d'affari, e sono perciò la base di calcolo per l'applicazione di ritenute d'acconto
e contributi previdenziali.
1.
IMPONIBILI IVA
Le operazioni soggette ad IVA sono quelle previste in via normale dalla
legge IVA (DPR 633/72).
In via generale sono imponibili ad IVA le operazioni che posseggono sia il
presupposto oggettivo (legato all'oggetto dell'operazione) sia quello soggettivo
(legato al soggetto che esegue l'operazione):
2.
NON IMPONIBILI IVA
La non imponibilità deriva dalla mancanza del presupposto
soggettivo di
imponibilità IVA.
Ad esempio la compravendita di un impianto é transazione cui
l'IVA é normalmente applicabile quando le parti fra cui essa ha luogo sono
soggetti nazionali ma per effetto dell'art. 8 é non imponibile se
l'acquirente é un soggetto estero.
Manca il presupposto soggettivo: sul territorio nazionale l'operazione sarebbe assoggettata ad IVA ma, in esportazione, il soggetto estero é privo della
condizione che fa scattare il meccanismo dell'imposizione.
Pagherà l'imposta nel suo Paese e ciò lascia intendere, fra l'altro, perché
ogni importazione (art. 1) sia, sempre ed indipendentemente da chi la effettua,
operazione soggetta ad IVA.
3. ESENTI DA IVA
Sono quelle che la norma IVA specificamente indica come esenti dall'imposta
(ad esempio, l'art. 10.1.8 espressamente dichiara esente da IVA
la locazione di immobili).
Manca il presupposto oggettivo dell'imposizione: in
nessun caso l'operazione potrà essere colpita dall'IVA.
4. FUORI AMBITO APPLICAZIONE IVA
Sono operazioni per le quali l'esclusione é indotta da ragioni di coerenza
logica (ad esempio l'assoggettamento a regimi fiscali sostitutivi di cui all'art. 80
farebbe mancare il presupposto oggettivo) o di tecnica tributaria (ad
esempio il non
esercizio di impresa ex art. 4 o di arte o professione ex art. 5 priva la
fattispecie del presupposto soggettivo dell'imposizione).
5.
FUORI BASE IMPONIBILE
Sono operazioni per le quali l'esclusione é indotta da ragioni di coerenza
logica e di tecnica tributaria.
Un esempio può essere quello degli interessi: se dovuti nell'ambito
di un'operazione di credito o di finanziamento, sono esenti ex art. 10.1.1; se disposti quale risarcimento per l'inadempimento, non formano
base imponibile ex art. 15.1.1 sul fondamento che un indennizzo
mai si possa qualificare come corrispettivo di una cessione di beni o di una
prestazione
di servizi.
Anche qui manca, a ben vedere, il presupposto oggettivo
dell'imposizione.
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di JOLLY