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CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Decreto Legislativo n°196 30 giugno 2003
INDICE
DEGLI ARTICOLI E DELLE SEZIONI
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Diritto alla protezione dei dati personali
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Principio di necessità nel trattamento dei dati
Art. 4 - Definizioni
Art. 5 - Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 6 - Disciplina del trattamento
DIRITTO DELL'INTERESSATO
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Art. 8 - Esercizio dei diritti
Art. 9 - Modalità di esercizio
Art. 10 - Riscontro all’interessato
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI - Regole per tutti i trattamenti
Art. 11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati
Art. 12 - Codici di deontologia e di buona condotta
Art. 13 - Informativa
Art. 14 - Definizione di profili e della personalità dell’interessato
Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento
Art. 16 - Cessazione del trattamento
Art. 17 - Trattamento che presenta rischi specifici
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
Art. 19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
Art. 20 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
Art. 21 - Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
Art. 22 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
Art. 23 - [omissis]
Art. 24 - [omissis]
Art. 25 - [omissis]
Art. 26 - [omissis]
Art. 27 - [omissis]
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28 - Titolare del trattamento
Art. 29 - Responsabile del trattamento
Art. 30 - Incaricati del trattamento
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
Art. 31 - Obblighi di sicurezza
Art. 32 - Particolari titolari
Art. 33 - [omissis]
Art. 34 - [omissis]
Art. 35 - [omissis]
Art. 36 - [omissis]
ADEMPIMENTI
Art. 37 - Notificazione del trattamento
Art. 38 - Modalità di notificazione
Art. 39 - Obblighi di comunicazione
Art. 40 - Autorizzazioni generali
Art. 41 - Richieste di autorizzazione
TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO
Art. 42 - Trasferimenti all’interno dell’Unione europea
Art. 43 - Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
Art. 44 - Altri trasferimenti consentiti
Art. 45 - Trasferimenti vietati
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
Art. 46 - Titolari dei trattamenti
Art. 47 - Trattamenti per ragioni di giustizia
Art. 48 - Banche di dati di uffici giudiziari
Art. 49 - Disposizioni di attuazione
Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori
Art. 51 - Principi generali
Art. 52 - Dati identificativi degli interessati
MISURE DI SICUREZZA
Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Individuazione degli incaricati
Art. 3 Classificazione
Art. 4 Codici identificativi e protezione degli elaboratori
Art. 5 Accesso ai dati particolari
Art. 6 Documento programmatico sulla sicurezza
Art. 7 Reimpiego dei supporti di memorizzazione
Art. 8 Parola chiave
Art. 9 Trattamento di dati personali
Art. 10 Conservazione della documentazione relativa al trattamento
PRINCIPI
GENERALI
| Art.
1 - Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
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| Art.
2 - Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato
livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1° nel
rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle
modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché
per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
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| Art.
3 - Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l’interessato solo in caso di necessità.
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| Art.
4 - Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a. “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b. “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c. “dati identificativi”, i dati personali che permettono
l’identificazione diretta dell’interessato;
d. “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale;
e. “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all’art. 3/1°/a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o-r-s-t-u del
D.P.R. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,
o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60-61 del
codice di procedura penale;
f. “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g. “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h. “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i. “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica,
l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
l. “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o
più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m. “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n. “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
o. “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p. “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q. “Garante”, l’autorità di cui all’art. 153, istituita
dalla Legge 675/1996.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a. “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b. “chiamata”, la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in
tempo reale;
c. “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo
di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato;
d. “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e. “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’art. 2/c della Direttiva
02/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 07-mar-2002;
f. “abbonato”, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente
o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g. “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h. “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i. “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una
rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l. “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è
necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
m. “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a. “misure minime”, il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell’articolo 31;
b. “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con
cui si effettua il trattamento;
c. “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;
d. “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica;
e. “parola chiave”, componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una
sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f. “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali
dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g. “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e
delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del
richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a. “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b. “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c. “scopi scientifici”, le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno
specifico settore.
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| Art.
5 - Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche
detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio
dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio
dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il
titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice
solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli artt. 15-31.
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| Art.
6 - Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si
applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione
ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della
Parte II.
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DIRITTO DELL'INTERESSATO
| Art.
7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5/2°;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
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| Art.
8 - Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all’art. 7 non possono essere esercitati con richiesta
al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’art. 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati:
a. in base alle disposizioni del D.L. 143/1991, convertito con modificazioni
dalla Legge 197/1991 e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b. in base alle disposizioni del D.L. 419/1991, convertito con modificazioni
dalla Legge 172/1992 e successive modificazioni, in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive;
c. da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’art.
82 della Costituzione;
d. da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della
loro stabilità;
e. ai sensi dell’art. 24/1°/f, limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
f. da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che
possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla Legge 397/2000;
g. per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado
o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o
il Ministero della giustizia;
h. ai sensi dell’art. 53, fermo restando quanto previsto dalla Legge
121/1981.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui:
- al comma 2°/a-b-d-e-f, provvede nei modi di cui agli artt. 157-158-159;
- al comma 2°/c-g-h, provvede nei modi di cui all’art. 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, quando non riguarda dati
di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di
assunzione da parte del titolare del trattamento.
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| Art.
9 - Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7/1°-2°, la
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 l’interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere
da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia
della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato
o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è
una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata
dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’art. 7/1°-2°, è formulata liberamente e
senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l’esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
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| Art.
10 - Riscontro all’interessato
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti
di cui all’art. 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee
misure volte, in particolare:
a. ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato,
anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli
interessati identificati o identificabili;
b. a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell’ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni
con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei
dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l’interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta
ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all’art. 84/1°.
4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso
l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati
non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei
dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i
dati personali relativi all’interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati,
i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7 comma 1° e comma 2°/a-b-c,
non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato,
può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7° non può comunque superare l’importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono
trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con
il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa
essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del
quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno
o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza
di dati che riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7°-8° è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di
credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque
non oltre 15 giorni da tale riscontro.
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REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI - Regole per tutti i trattamenti
| Art.
11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con
tali scopi;
c. esatti e, se necessario, aggiornati;
d. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e. conservati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
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| Art.
12 - Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate,
nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei
criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul
trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e
di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il
rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella G.U. della Repubblica italiana a cura del
Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati
nell’allegato [A] del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1°
costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del
trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso
dal Garante nei modi di cui al comma 1° e all’art. 139.
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| Art.
13 - Informativa
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e. i diritti di cui all’art. 7;
f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 5 e del
responsabile.
Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di
essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7, è
indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1° contiene anche gli elementi previsti
da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico,
di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o
sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1°, comprensiva delle categorie di dati
trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei
dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4° non si applica quando:
a. i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b. i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla Legge 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
c. l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
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| Art.
14 - Definizione di profili e della personalità dell’interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato.
2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1°, ai sensi
dell’art. 7/4°/a, salvo che la determinazione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante
ai sensi dell’art. 17.
|
| Art.
15 - Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice
civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell’art. 11.
|
| Art.
16 - Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati
sono:
a. distrutti;
b. ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini
compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c. conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
d. conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell’art. 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1°/b, o
di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali
è priva di effetti.
|
| Art.
17 - Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché
per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle
modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso
nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1° sono prescritti dal
Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
|
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
| Art.
18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti
stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei
dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella PARTE II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’art. 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
|
| Art.
19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto
previsto dall’art. 18/2°, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può
essere iniziata se è decorso il termine di cui all’art. 39/2°, e non è
stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono
ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
|
| Art.
20 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale
sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di
operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche
finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui
all’art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al
parere espresso dal Garante ai sensi dell’art. 154/1°/g, anche su schemi
tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di
legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’art. 26/2°, il trattamento
dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati
e di operazioni nei modi di cui al comma 2°.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2°-3°
è aggiornata e integrata periodicamente.
|
| Art.
21 - Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’art. 20/2°-4°, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.
|
| Art.
22 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
2. Nel fornire l’informativa di cui all’art. 13 i soggetti pubblici
fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l’interessato.
5. In applicazione dell’art. 11/1°/c-d-e, i soggetti pubblici verificano
periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche
con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa.
Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili
rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici
valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o
non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per
l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento
che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell’indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi
o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo
in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che
non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le
modalità di cui al comma 6° anche quando sono tenuti in elenchi, registri
o banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma
3°, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità
per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti
nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito
di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell’art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10°, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da
espressa disposizione di legge. 12. Le disposizioni di cui al presente
articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
|
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
| Art.
28 - Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od
organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o
l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del
tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza.
|
| Art.
29 - Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso
il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per
iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2° e delle
proprie istruzioni.
|
| Art.
30 - Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati
che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente
l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la
documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli
addetti all’unità medesima.
|
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
| Art.
31 - Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
|
| Art.
32 - Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta ai sensi dell’art. 31 idonee misure tecniche e
organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza
dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati
relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad
ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In
caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia
è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando,
quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure
che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1°-2°,
tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa
è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
|
ADEMPIMENTI
| Art.
37 - Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a. dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b. dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a
fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria;
c. dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d. dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire
il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o
scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di
comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per
fornire i servizi medesimi agli utenti;
e. dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del
personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f. dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell’art. 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana il
Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al
comma 1°, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto
pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento
comporta il trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili
tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive
finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali.
|
| Art.
38 - Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima
dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero
delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via
telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le
prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di
sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e
la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti
autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di
categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione
del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al
Garante ai sensi dell’art. 37 fornisce le notizie contenute nel modello di
cui al comma 2° a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
|
| Art.
39 - Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante
le seguenti circostanze:
a. comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro
soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento,
effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b. trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’art. 110/1° primo
periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1° possono
essere iniziati decorsi 45 giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante. La comunicazione di cui
al comma 1° è inviata utilizzando il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica
osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del
ricevimento di cui all’art. 38/2°, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
|
| Art.
40 - Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del
Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative
a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella G.U.
della Repubblica italiana.
|
| Art.
41 - Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di
un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 40 non è tenuto a
presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che
intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai
sensi dell’art. 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se
le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e
trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di
sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’art. 38/2°. La
medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche
mediante telefax o lettera raccomandata. Se il richiedente è invitato dal
Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di
quarantacinque giorni di cui all’art. 26/2°, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto. In presenza di
particolari circostanze, il Garante può rilasciare un’autorizzazione
provvisoria a tempo determinato.
|
TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO
| Art.
42 - Trasferimenti all’interno dell’Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo
tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra
gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in
conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di
trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime
disposizioni.
|
| Art.
43 - Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se
diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito
quando:
a. L’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si
tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b. E’ necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la
conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell’interessato;
c. E’ necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli artt.
20-21;
d. E’ necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e
quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere,
il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da
un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si
applica la disposizione di cui all’art. 82/2°;
e. E’ necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla Legge 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
f. E’ effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g. E’ necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di
cui all’allegato [A], per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell’art. 6/2° del D.Lgs. 490/1999, di
approvazione del T.U. in materia di beni culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h. il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
|
| Art.
44 - Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso
un Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito
quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i
diritti dell’interessato:
a. individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un
contratto;
b. individuate con le decisioni previste dall’art. 25/6° e dall’art.
26/4° della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24-ott-1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non
appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione
adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
|
| Art.
45 - Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli artt. 43-44, il trasferimento anche temporaneo
fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di
destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle
persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure
di sicurezza.
|
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
| Art.
46 - Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle
rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell’allegato [C] al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui
al comma 1° effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di
dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I
provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri
organi di autogoverno di cui al comma 1° individuano i medesimi trattamenti
da essi effettuati sono riportati nell’allegato [C] con decreto del
Ministro della giustizia.
|
| Art.
47 - Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di
giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
- Artt. 9-10-12-13-16-18-19-20-21-22-37;
- Art. 38/1°-2°-3°-4°-5°
- Artt. 39-40-41-42-43-44-45;
- Artt. 145-146-147-148-149-150-151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività
ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non
ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di
personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di
atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
|
| Art.
48 - Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può
acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati,
informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può
essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici
giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero
della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione
da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di
pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli artt. 3-11 del presente
codice.
|
| Art.
49 - Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad
integrazione del D.M. (Grazia e Giustizia) 334/1989, le disposizioni
regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del presente codice
nella materia penale e civile.
|
| Art.
50 - Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all’art. 13 del D.P.R. 448/1988, di pubblicazione e
divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire
l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento
a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse
da quella penale.
|
| Art.
51 - Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti
la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito
istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili
anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della
medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal
presente capo.
|
| Art.
52 - Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la
redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,
l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata
nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia
definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della
medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del
provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione
della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o
mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla
sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1° provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia
apposta l’annotazione di cui al comma 1°, a tutela dei diritti o della
dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1°-2°, all’atto del deposito della sentenza
o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche
con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi
del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e
gli altri dati identificativi di.....”.
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2°, o delle relative
massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli
altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 734/bis del Codice Penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche
in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2°, le generalità, altri
dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può
desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti
nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
deposito di
lodo ai sensi dell’art. 825 del Codice di Procedura Civile. La parte può
formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1° prima della
pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui
al comma 3°, anche ai sensi del comma 2°. Il collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’art. 32
della Legge 109/1994, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in
ogni forma
del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali. |
MISURE DI SICUREZZA
Regolamento recante norme per
l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei
dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675
PRINCIPI GENERALI
| Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate
nell’articolo1 della legge 31 dicembre1996, n. 675, di seguito denominata
legge. Ai medesimi fini si intendono per:
a) «misure minime»: il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel presente
regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti dall’articolo 15, comma 1, della legge; b) «strumenti»:i
mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il
trattamento; c)«amministratori di sistema»: i soggetti cui è conferito il
compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un
elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l’utilizzazione.
|
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO CON STRUMENTI ELETTRONICI
| Art. 2 Individuazione degli incaricati
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, se il trattamento dei dati personali
è effettuato per fini diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge
mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono
essere adottate, anteriormente all’inizio del trattamento, le seguenti misure:
a) prevedere una parola chiave per l’accesso ai dati, fornirla agli incaricati
del trattamento e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche
dell’elaboratore, consentirne l’autonoma sostituzione, previa comunicazione
ai soggetti preposti ai sensi della lettera b);
b) individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento
e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che
hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime.
|
| Art. 3 Classificazione
1. Ai fini della presente sezione gli elaboratori accessibili in rete impiegati
nel trattamento dei dati personali sono distinti in:
a)elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non
disponibili al pubblico;
b) elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al
pubblico.
|
| Art. 4 Codici identificativi e protezione degli elaboratori
1. Nel caso di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui all’articolo
3, oltre a quanto previsto dall’articolo 2 devono essere adottate le seguenti
misure:
a) a ciascun utente o in caricato del trattamento deve essere attribuito un
codice identificativo personale per l’utilizzazione dell’elaboratore; uno
stesso codice, fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente
ai sistemi operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale
funzione, non puo’, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone
diverse;
b) i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo
che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che
consentiva l’accesso all’elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per
un periodo superiore ai sei mesi;
c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad
opera di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante
idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza
almeno semestrale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai
trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione.
|
| Art. 5 Accesso ai dati particolari
1. Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge
effettuato ai sensi dell’articolo 3, l’accesso per effettuare le operazioni
di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate,
singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della
manutenzione. Se il trattamento è effettuato ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera b), sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono
essere utilizzati per l’interconnessione mediante reti disponibili al
pubblico.
2. L’autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli
elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni
di trattamento.
3. Le autorizzazioni all’accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se
designato, dal responsabile.
Periodicamente, e comunque almeno una volta l’anno, è verificata la
sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.
4. L’autorizzazione all’accesso deve essere limitata ai soli dati la cui
conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di
trattamento o di manutenzione.
5. La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima
di consentire l’accesso stesso.
6. Non è consentita l’utilizzazione di un medesimo codice identificativo
personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse
stazioni di lavoro.
7. Le disposizioni di cui ai commi da la 6 non si applicano al trattamento dei
dati personali di cui è consentita la diffusione.
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| Art. 6 Documento programmatico sulla sicurezza
1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge
effettuato mediante gli elaboratori indicati nell’articolo 3, comma l, lettera
b), deve essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un documento
programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base dell’analisi
dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità
nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:
a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali
interessati dalle misure di sicurezza nonchè le procedure per controllare
l’accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;
b) i criteri e le procedure per assicurare l’integrità dei dati;
c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi
compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;
d) l’elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati
del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.
2. L’efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1 deve
essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale.
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| Art. 7 Reimpiego dei supporti di memorizzazione
1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge
effettuato con gli strumenti di cui all’articolo 3, i supporti già utilizzati
per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le informazioni
precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili,
altrimenti devono essere distrutti.
|
| Art. 8 Parola chiave
Ai sensi dell’articolo 3 della legge, il trattamento per fini esclusivamente
personali dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, effettuato con
elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori, è soggetto solo
all’obbligo di proteggere l’accesso ai dati o al sistema mediante
l’utilizzo di una parola chiave, qualora i dati siano organizzati in banche di
dati.
|
| Art. 9 Trattamento di dati personali
1. Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli
dell’articolo 3 della legge, effettuato, con strumenti diversi da quelli
previsti dal capo II, sono osservate le seguenti modalità:
a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell’impartire
le istruzioni ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 19 della legge, il titolare
o, se designato, il responsabile devono prescrivere che gli incaricati abbiano
accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per
adempiere ai compiti loro assegnati;
b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi
ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono
essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni
affidate.
2. Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22e 24 della legge,
oltre a quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità:
a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti
contenenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti
di serratura;
b) l’accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati
e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l’orario di chiusura degli
archivi stessi.
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| Art. 10 Conservazione della documentazione relativa al trattamento
1. I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni
relative al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della
legge devono essere conservati e custoditi con le modalità di cui
all’articolo 9. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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